Quando posso applicare l'Iva agevolata del 10%
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10% e non del 22%.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
-Ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
-Ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
-Alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
-Alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Per chi acquista la sua prima casa invece l’IVA è del 4%!